L’accesso generalizzato (D.lgs. 33/2013, art. 5, co. 2) è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.
L’istanza di accesso civico generalizzato può essere recapitata con:
Deve essere corredata da copia di un valido documento di identità.
La richiesta
Deve identificare i documenti e i dati richiesti in modo da permettere all’amministrazione di individuarli agevolmente.
Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non consentire di identificare l’oggetto dell’istanza.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Qualora dovessero essere individuati dei controinteressati (ex art. 5 D.lgs. n. 33/2013) l’amministrazione è tenuta a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia della richiesta. Qualora venga effettuata la sopracitata comunicazione ai controinteressati, il termine di conclusione del procedimento di accesso è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati e comunque non oltre 10 giorni.
Il rilascio di dati in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni, oppure presentare ricorso al giudice amministrativo.